Gli effetti collaterali delle gare d’appalto

Gli effetti collaterali delle gare d’appalto

Quando parliamo di appalti, i soggetti in campo sono principalmente due: un committente ed un appaltatore. Il primo è colui il quale (persona fisica o giuridica) possiede potere decisionale e di spesa, per conto del quale vengono realizzati interventi edili da parte di una (o più) ditte o da lavoratori autonomi, che definiremo invece appaltatori.

All’interno di una gara d’appalto, una volta definiti i principali ruoli protagonisti principali, sono opportuni controlli ad ampio raggio al fine di evitare irregolarità, purtroppo sempre minacciose dietro l’angolo.

Il committente deve prevedere ed incaricarsi di compiere alcune verifiche che dimostrino l’effettiva regolarità dell’appaltatore: in particolare deve richiedere la presentazione del Durc e del Lul.

Il Durc è, per definizione, un “documento di regolarità contributiva”; attesta cioè che quell’attività che si pone come appaltatrice ha regolarmente adempiuto ai propri obblighi legislativi e contrattuali presso  INPS, INAIL e Cassa Edile. Verifica in sostanza se quell’appaltatore possiede i requisiti o meno per partecipare alle gare. Il Lul, invece, è il libro che sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell’impresa.

Tutto questo riguarda la fase che potremmo definire iniziale dell’appalto. Una volta conclusa, comincia quella che potremmo definire degli “effetti collaterali” e che vede direttamente coinvolti l’avvocato esperto settore immobiliare e l’avvocato appalti privati in tandem, riguardo tutto ciò che scaturisce a seguito dell’appalto e della costruzione, nella fase di compravendita e affitto di beni immobili.

Il mercato immobiliare è in ripresa dopo il 2008, ed è quindi in ascesa anche la fiducia delle persone e le loro azioni di vendita, acquisto o affitto di case e qualsiasi tipologia di immobile. Parallelamente, è in costante ascesa il numero di persone che scelgono di intraprendere la professione di mediatore nel settore immobiliare, obbligando così il legislatore a definire l’esercizio della professione di mediatore nel settore immobiliare tramite periodo di formazione e superamento dell’esame per ottenere l’iscrizione all’albo con risultati positivi sul versante della diminuzione di possibili abusi. D’altro canto, però, ha aumentato le criticità sulla maturazione del diritto alla provvigione da parte dei mediatori, materia di lavoro per i tanti avvocati in contratti di intermediazione e anche per i tanti esperti di diritto del lavoro (avvocato diritto del lavoro Milano, Roma..) che, oltre ad occuparsi di intermediazioni che chiamano in causa generalmente anche avvocati dei media, pubblicità e diritto d’autore, devono qui cercare di prevenire eventuali conflitti legati appunto all’esercizio del diritto alla provvigione da parte dei mediatori.

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