Un fisco rigoroso che tuteli le Imprese italiane del Charter Nautico

Un fisco rigoroso che tuteli le Imprese italiane del Charter Nautico

L’oggetto della presente e’ ripreso dal titolo di un articolo pubblicato la scorsa settimana nella sezione dedicata alla Nautica del quotidiano “IL GIORNALE”. Indichiamo per maggior comprensione il link da cui scaricarlo (Clicca qui).

In sostanza il solito “chi” sostiene la tesi che l’Italia, rispetto alla “benevola” Francia o al Regno Unito o alla Grecia o alla Spagna, rappresenta da un punto di vista fiscale una “anomalia”.

In effetti e’ cosi’, l’Italia si comporta in modo decisamente”anomalo”: pretende il rispetto delle leggi fiscali solo da parte di chi e’ facilmente “controllabile”, ovvero le Imprese italiane che a vario titolo si occupano di promuovere l’attivita’ di “Charter Nautico” (locazione e noleggio di unita’ da diporto). Mentre e’ decisamente “distratta” quando dovrebbe far rispettare la legge nei confronti degli Operatori stranieri che operano in evidente regime di “concorrenza sleale”, evadendo sistematicamente l’IVA sui corrispettivi.

In effetti “per capire l’anomalia italiana basta vedere che cosa accade nei Paesi nostri concorrenti”.

In Spagna, Grecia, Regno Unito, Isola di Man ed anche in Francia (esclusa la Costa Azzurra) le locali amministrazioni finanziarie operano davvero in modo rigoroso e considerano “normale” pretendere il pagamento dell’IVA sui corrispettivi del Charter (secondo la Direttiva 2008/8/CE) anche dai “Commercial Yachts” stranieri. Evitando cosi’ di penalizzare le Imprese che operano sul loro territorio.

ISYBA ha predisposto una breve nota tecnica, dedicata a chi non crede piu’ alle “favole”, per spiegare come operano i Paesi sopra citati, scaricabile dal seguente link:

<http://www.isyba.it/ISYBA-news/news2011/ISYBA-Charter2011-1.pdf>

Le Imprese italiane che operano nel Turismo Nautico hanno la necessita’ di ricevere tutela da parte delle Autorita’ preposte alle attivita’ di controllo, Capitanerie di Porto e Guardia di Finanza. Infatti per le Imprese italiane e’ difficile, se non impossibile, competere con la concorrenza sleale svolta dalle Societa’ di Management straniere (con sede prevalentemente nella francese Costa Azzurra) che svolgono attivita’ di noleggio tra porti italiani senza corrispondere l’IVA dovuta sui corrispettivi. Un danno per l’Erario italiano valutato in oltre 200 milioni di Euro all’anno; un danno per le Imprese italiane, costrette a competere con “Concorrenti” che propongono “prezzi” ridotti artificiosamente ed illegittimamente del 20%, evadendo l’IVA.

L’effetto del comma 7, art. 3, del Decreto-Legge n. 70/2011 (Sviluppo Economico) potrebbe non essere quello “desiderato” da “chi” ha suggerito tale norma. Infatti, avendo “retrocesso” a “semplici unita’ da diporto” i cosiddetti “Commercial Yachts” (battenti bandiera italiana e straniera), le norme di carattere generale ad essi applicabili sono inequivocabilmente quelle previste dal nostro Codice della Navigazione da Diporto, nonche’ quelle di cui alle Direttive 2088/8/CE e 2009/16/CE, oltre al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 282/2011.

Infine, considerando che i contratti di noleggio predisposti in lingua inglese dal Circuito di Marketing MYBA specificano che la navigazione che puo’ essere svolta durante il periodo contrattuale da parte del Noleggiatore e dei suoi ospiti e’ solamente quella definita “da diporto”, ad essi deve applicarsi il principio fiscale (imponibilita’ IVA) sancito dalla sentenza C-116/2010 emessa dalla Corte di Giustizia della UE:

“L’art. 15, punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi consistenti nel mettere a disposizione di persone fisiche a fini di diporto in alto mare, dietro pagamento, una nave con equipaggio.”

Buon vento.

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